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La Denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino è stata autorizzata con 1 luglio 1980, successivamente modificato con 19 maggio 1998.
Il vino Brunello di Montalcino può essere ottenuto solo da uve coltivate nella zona di produzione prevista dal disciplinare, utilizzando esclusivamente il vitigno Sangiovese, localmente denominato "Brunello". È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali provengono effettivamente le uve.
Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è 12%; qualora si voglia specificare la vigna di provenienza, le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo di 12,50%.
Il Brunello di Montalcino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione, e di almeno quattro mesi in bottiglia, e non può essere immesso al consumo prima del 1 gennaio dell'anno successivo al termine di cinque anni calcolati considerando l'annata della vendemmia.
Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia ed imbottigliamento devono essere effettuate esclusivamente nella zona di produzione.
Il Brunello di Montalcino deve essere immesso al consumo in bottiglie di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, di una delle seguenti capacità: litri 0,375 – 0,500 – 0,750 – 1,500 – 3,000 – 5,000.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino, all'atto dell'immissione al consumo, deve possedere le seguenti caratteristiche organolettiche: